1) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO - Ai sensi dell'art. 2 n. 1 del Decreto Legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE. I pacchetti turistici hanno per oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario che prevedano una durata superiore alle 24 ore o un periodo di tempo comprendente almeno una notte, risultanti dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".
2) FONTI LEGISLATIVE - Il contratto di compravendita di un pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, che abbia ad oggetto servizi da fornire sia in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27.12.77 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.70, nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 06/09/2005 (art.82-100) e sue successive modificazioni.
3) PRENOTAZIONI - L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità di posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà la conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente, eventualmente presso l'agenzia di viaggi venditrice. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, anche elettronico, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L'agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, rilascerà al consumatore, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Codice del Consumatore in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
4) PREZZO - Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Le quote di partecipazione si intendono accettate quali eque dai contraenti in base alla qualità, alla quantità ed al tipo di servizi. Il prezzo potrà essere aumentato fino ai 20 giorni precedenti la partenza soltanto in proporzione alle variazioni di:
- costi di trasporto, carburante incluso, di vettori aerei; servizi del corrispondente estero;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportato sul catalogo
(1 USD =0.77 € / 1 NAD = 0.09 €).
5) PAGAMENTI - All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato in un'unica soluzione l'intero ammontare della quota di partecipazione.
6) RECESSO DEL CONSUMATORE - Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 4 in misura eccedente il 10%;
- modifica significativa di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato, proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, o di importo inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà comunicare la propria volontà di accettare la modifica o di recedere dal contratto entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In mancanza di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzazione si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate ai precedenti commi, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 5 primo comma - le spese di iscrizione ed assicurazione, l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative richieste al momento della conclusione del contratto o altri servizi già resi, la penale nella misura di seguito indicata o specificata per partenze fuori catalogo o programmi su misura o, nei casi in cui sono richiesti, dai fornitori dei servizi o dalle compagnie aeree, depositi extra:
10% fino a 46 giorni prima della partenza - 30% da 45 a 31 giorni prima della partenza - 50% da 30 a 21 giorni prima della partenza - 75% da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza, escluso comunque il sabato - 100% oltre tale termine. Il giorno della partenza è sempre escluso, il giorno dell'annullamento è sempre compreso.
Per gruppi precostituiti tali somme verranno concordate alla firma del contratto.
Nessun rimborso sarà accordato in caso di mancata presentazione alla partenza o a chi rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio. Analogamente non si darà luogo a rimborso nei casi di mancanza o inadeguatezza della documentazione personale per l'espatrio. Nota bene: I biglietti aerei sono emessi a tariffe speciali con disponibilità di posti limitata. A seconda delle regole della compagnia aerea prevedono l'emissione 20/30 giorni prima della partenza o contestualmente alla prenotazione. Una volta emessi i biglietti aerei non prevedono rimborso.
7) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA - Prima della partenza l'organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto ne da immediata comunicazione in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e l'eventuale variazione di prezzo. Ove il consumatore non accetti la proposta di modifica di cui sopra, egli potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di pacchetto sostitutivo di cui all'art. 6 4° comma. Qualora l'organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare alternativamente i diritti di cui al 2° comma del precedente art. 6 e nelle modalità di cui al successivo 3° comma, sempre che l'annullamento non dipenda da fatto a lui stesso imputabile. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo. L'organizzatore che annulla il pacchetto turistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis n. 5 C.C., restituirà al consumatore il doppio di quanto effettivamente pagato dal consumatore e materialmente incassato dall'organizzatore, a meno che il recesso dell'organizzatore dipenda da una delle ipotesi previste dagli artt. 12 e 13 D.L. 111/95 (forza maggiore, caso fortuito e mancato raggiungimento numero minimo partecipanti) e mancata accettazione da parte del cliente delle eventuali alternative di pacchetto turistico offerte dall'organizzatore (ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.L. 111/95). La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 6, 4° comma.
8) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA - Dopo la partenza, qualora l'organizzatore si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del contraente, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, o il consumatore non l'accetti per serie e giustificate ragioni, l'organizzatore deve fornire, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello previsto per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, e restituirà la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al rientro anticipato.
9) SOSTITUZIONI - Il cliente rinunciatario può farsi sostituire comunicando per iscritto all'organizzatore l'impossibilità documentata ad effettuare il viaggio almeno 10 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza e fornendo le generalità del sostituto, sempre che:
a) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto;
b) il subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata preventivamente. In ogni caso il cliente rinunciatario dovrà corrispondere la quota d'iscrizione e sarà solidalmente responsabile con il subentrante per il pagamento del saldo totale del costo del viaggio nonché degli importi di cui alla lettera b) del presente articolo.
10) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI – Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani saranno fornite per iscritto le informazioni di carattere generale , aggiornate alla data di stampa del catalogo, relative agli obblighi sanitari ed alla documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificare l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure o il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito ovvero la Centrale Operativa Telefonica 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In mancanza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all'organizzazione. I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza agli obblighi sopra esposti. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione. Il consumatore è inoltre sempre tenuto ad informare l'organizzatore di eventuali sue esigenze particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità etc.) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA - La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Autorità Pubbliche dei paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall'organizzazione in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.
12) OBBLIGO DI ASSISTENZA E REGIME DI RESPONSABILITA' - L'organizzatore è tenuto a prestare al cliente le misure di assistenza imposte dalla diligenza professionale relativamente agli obblighi posti a proprio carico del contratto e dalla normativa applicabile. L'organizzatore non risponde: a) delle iniziative autonomamente assunte dal viaggiatore nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici b) degli eventi dipendenti da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo normale diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L'organizzatore inoltre non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, o per danni che derivino da iniziative autonome assunte dal cliente nel corso del viaggio. Non è altresì responsabile del mancato utilizzo dei servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei, marittimi e terrestri.
13) LIMITI DEL RISARCIMENTO - Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui adempimento ne ha determinato la responsabilità indicate negli articoli 94 e 95 del Codice del Consumo.
14) RECLAMI - Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere senza indugio contestata dal consumatore affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o il tour leader possano porvi tempestivo ed efficace rimedio. Il cliente può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. L'organizzatore garantirà in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.
15) ASSICURAZIONI FACOLTATIVE – E' possibile, anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto. E' inoltre prevedibile la possibilità di stipulare una copertura integrativa facoltativa per aumentare i massimali assicurati per le spese mediche all'estero ed il bagaglio.
16) FONDO DI GARANZIA - E' prevista l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio del Ministri di un Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell'art. 21 D.L. 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, per tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero. Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99 n. 439.
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG. 2027/1997 - I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal del 1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità: non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo pe i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 1.200 Euro) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4.150 DSP (circa 5.000 Euro). In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1000 DSP (circa 1.200 Euro). E' possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione con il pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento dell'accettazione.
I Vettori appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione di Montreal potrebbero applicare regimi di responsabilità diversi da quello sopra riportato. Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità dei vettori è disponibile a richiesta presso i nostri uffici.
La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.
Informazione ai passeggeri - Reg. 2111/2005: il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nell'operativo voli che viene inviato a seguito della prenotazione; eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente.